Ridimensionato il divieto di acquisto per gli enti pubblici

L’art. 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, ed entrata in vigore in data 8 giugno 2013) contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 12 co. 1-quater del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 211, secondo cui:

 “1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.”

Sono, dunque, escluse dal divieto:

- le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- le permute a parità di prezzo;

- le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;

- le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

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