“Sopravvivenza” per cinque anni delle società di capitali ai soli fini tributari

- L’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 175/2014 (decreto semplificazioni), con decorrenza dal 13 dicembre 2014:

 

- allunga di cinque anni dalla data di cancellazione delle società di capitali il periodo a disposizione del fisco e degli enti previdenziali per riscuotere ed accertare imposte e contributi;

 

- estende le responsabilità di liquidatori che rimborsano somme ai soci in presenza di debiti tributari.

 

Pertanto, dal 13 dicembre 2014, l’estinzione delle società di capitali:

 

- civilisticamente ha efficacia immediata dalla data della cancellazione dal registro delle imprese (articolo 2495, secondo comma, del codice civile come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 4060 del 2010);

 

- ai soli fini della validità ed all'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, ha efficacia dalla scadenza del quinto anno successivo (cd. “doppio binario” civile e fiscale).

 

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