SOPPRESSIONE VISTO QUADRIMESTRALE REPERTORIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Semplificazioni fiscali. Il testo del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 143 del 21-06-2022 il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Si segnalano di seguito gli articoli di interesse notarile, in particolare l'art 1 che sopprime l'obbligo di vidimazione quadrimestrale, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali.

Art. 1: Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori;

Art. 14: Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;

Art. 24: Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale;

Art. 26: Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore.

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

(GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)

 

Testo in vigore dal 22 giugno 2022

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

Art. 1
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;

b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Omissis)

Capo III
Semplificazioni in materia di imposte indirette

Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 (Omissis)

Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 24
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

(Omissis)

Art. 26
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore

1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

 (Omissis)

Per visualizzare l’intero decreto legge consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg

 AllegatiDECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

 

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