Procura per chiedere divorzio. Argomenti a favore.

 

Qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il tribunale, stante l'essenzialità della comparizione personale di entrambi i coniugi nel procedimento camerale, può autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore speciale all'udienza dell'instaurando procedimento, in applicazione analogica di quanto previsto per il matrimonio per procura (nella specie l'autorizzazione è stata chiesta dal marito e accordata alla moglie, che viveva in America con tre figli da accudire).

Tribunale Verona, 02 aprile 1988

Venturelli e altro

Foro it. 1988, I,2390 (nota).

La mancata comparizione del ricorrente all'udienza di comparizione personale dei coniugi divorziandi dinanzi al presidente del tribunale, ove sia giustificata da gravi e comprovati motivi, non rende improcedibile l'azione e non impone di fissare una nuova udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione (nella specie, in cui il ricorrente si era fatto rappresentare all'udienza presidenziale da un procuratore speciale, la cassazione, affermata l'irrilevanza della presenza del procuratore, ha ritenuto che correttamente il presidente aveva desunto dall'atto notarile di procura sia l'esistenza dell'impedimento, sia l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione).

Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1978 , n. 2757

Binetti c. Croce e altro

Ulteriore arghomento a favore è desunto dalla norma (art. 111, c.c.) che consente il matrimonio per procura (se si può contrarre matrimonio per procura, ugualmente si può sciogliere il matrimonio per procura).

Art. 4, comma 7, Legge 1 dicembre 1970, n. 898: "I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore...."

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