PMI innovative quotate su piattaforma multilaterale di negoziazione. Obblighi previsti dall’art. 4 del D.L 3 del 2015 “ Investment Compact

Ministero dello Sviluppo Economico

Parere prot. n. 154287 del 2 settembre 2015

OGGETTO: PMI innovative quotate su piattaforma multilaterale di negoziazione. Obblighi previsti dall’art. 4 del D.L 3 del 2015 “ Investment Compact

(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Con nota mail del 16 giugno u.s., è stato posto alla scrivente un quesito in merito alla concreta applicazione dei criteri previsti dall’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 3 del 2015 e la quotazione delle PMI anche in mercati ristretti.

In particolare è stato evidenziato che «la legge prevede la comunicazione di tutti i soci dell'azienda, solo che noi, essendo quotati su AIM, conosciamo solamente i soci rilevanti (quelli che hanno una partecipazione superiore al 5%, che sono considerati da Borsa "azionisti significativi" e che hanno i conseguenti obblighi di comunicazione), mentre naturalmente non conosciamo la composizione del "mercato"».

Viene perciò in questione il rapporto tra la disposizione normativa che impone, al comma 3, lett. f) la dichiarazione dell’“elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce”, con riferimento alla situazione concreta delle società quotate anche in mercati ristretti”.

Si deve preliminarmente osservare che questa Direzione generale, con la Circolare 3648/C, istruzioni alla modulistica del registro delle imprese, ha evidenziato, con riferimento a tutte le società, che in caso di capitale polverizzato, con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non è sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito dell’elenco soci, se il totale delle quote possedute dagli azionisti non corrisponde al totale del capitale, dovrà essere compilato il campo NOTE indicando che tale eventualità è dovuta alla notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente indicati. La quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell’impresa stessa, evidenziando nel sopra citato campo NOTE che l’attribuzione in questione ha carattere meramente formale (che non si tratta, cioè, di azioni realmente possedute dalla società stessa).

Elenchi soci numerosi. Nel caso in cui il numero dei soci sia particolarmente elevato (oltre mille), con soggetti che posseggono quote di valore irrilevante rispetto all’ammontare del capitale, in proporzioni di millesimi o meno del capitale stesso, e che comunque non partecipino ad eventuali patti sociali, è consentita la presentazione dell’elenco relativo a tali soggetti (quindi, dal 1001esimo in poi) in modalità pdf/A con un file allegato alla pratica.

Di conseguenza, le prime mille quote per ordine di valore del nominale, vanno dettagliate nei campi previsti dalla modulistica; le successive, di importo nominale inferiore alle prime mille, vanno indicate, pur con i dettagli previsti, nel suddetto file pdf/A allegato alla pratica. Il testo di tale ultimo file dovrà comunque essere in chiaro e comprensivo dei dati previsti come necessari per l’identificazione del socio e della relativa quota. Nel file alfanumerico della pratica, riportante, come da specifiche tecniche, i soci di rilevanza principale, la quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la differenza come una unica quota a carico dell’impresa stessa.

Nel campo vincoli di tale quota si riporterà una breve descrizione che illustri la semplificazione e la disponibilità dei dettagli tramite il file allegato".

Di conseguenza anche per le società non PMI innovative, che si trovino nella fattispecie rappresentata dal quesito, il Ministero ha ritenuto necessario operare un temperamento della disciplina normativa, con la situazione concreta. Nel caso delle PMI innovative, non può ritenersi legittimo ragionare diversamente.

A tal uopo, sentita anche la CONSOB per le vie brevi, si ritiene che le società negoziate sui mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, dispongono dei dati aggiornati sull'azionariato solo in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi etc., assegnazione delle azioni post aumento di capitale etc. ) e pertanto non sembra ragionevole imporre regimi più restrittivi. La trasparenza completa sull'azionariato sarebbe possibile solo attraverso una apposita richiesta alla società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF (Dlgs 58/98), che sarebbe tuttavia onerosa e non utile alla luce della finalità delle disposizioni sulla trasparenza sui soci, e non espressamente prevista dalla norma, volte a far conoscere chi effettivamente detiene il controllo o comunque partecipazioni rilevanti nelle società e non a conoscere un elenco di centinaia di nomi di detentori di partecipazioni parcellizzate.

In sostanza appare sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera f), del comma 3, che siano comunicati dalle società le effettive risultanze del loro libro soci, aggiornate in occasione degli eventi salienti della vita societaria in quanto consente di conoscere i soci rilevanti comunicati.

 

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