Nessuna comunicazione indirizzo Pec per il professionista giĆ  iscritto ad Ini-Pec

Agenzia delle Entrate

COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 ottobre 2014 - Niente più obbligo di comunicare l’indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E di oggi l’Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è già presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l’obbligo previsto dal provvedimento dell’8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.

Più scambio d’info tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti - L’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l’Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall’INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti. Inoltre, l’Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con altri organismi associativi.

Chi sono i professionisti all’appello via Pec - L’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 231/2007. All’interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l’adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già comunicato in passato l’indirizzo Pec attraverso le modalità illustrate, quindi all’INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.

Obbligo ancora presente se la Pec è assente - L’obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l’indirizzo all’Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità dettate al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16.

 

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Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE n. 88/E del 14 ottobre 2014

OGGETTO: Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti Con provvedimento dell’8 agosto 2014, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l’utilizzo della PEC.

Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che “già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere”.

A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, entro il 31 ottobre p.v.

A ciò va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato:

-· le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;

-· i professionisti, ai rispettivi ordini;

-· le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, in conformità al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

Inoltre, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all’Agenzia.

Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all’adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014.

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