NEL D.L. PER LA CRESCITA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, UNA PARTICOLARE PROCEDURA PER L’UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI ABBANDONATI

Pubblicato in CNN NOTIZIE del 21 giugno 2017

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera un nuovo provvedimento del Governo che reca interventi per la crescita economica del Mezzogiorno, il d.l. 20 giugno 2017, n.91, di cui si attende ora l’assegnazione al Parlamento per la conversione in legge.

Il decreto all’articolo 3, rubricato, Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati, disciplina una particolare procedura volta a consentire l’utilizzazione da parte dei giovani dei terreni abbandonati, incolti e degli immobili in stato di abbandono siti nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La procedura in questione è rivolta solo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto di valorizzazione dei beni rientranti nella definizione di abbandono individuata ai sensi del comma 2, e varia a seconda che i beni stessi siano di proprietà comunale ovvero privata.

In particolare, mentre i beni di proprietà comunale possono essere dati in concessione ai soggetti sopra descritti, per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabili per una sola volta, previa presentazione di una domanda corredata da un progetto di valorizzazione del bene entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando da parte del Comune (comma da 3 a 6 dell’art. 3), gli immobili privati possono essere concessi in affitto ai medesimi soggetti ai sensi del comma 7 attraverso un procedimento che richiede l’assistenza da parte del notaio.

Ed infatti, recita al riguardo il comma sopra menzionato che i soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendano utilizzare uno dei beni in questione dovranno presentare al Comune un progetto di valorizzazione dello stesso, indicando con certificato redatto da notaio:

a. i dati di identificazione catastale;

b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

Il comune, prosegue il comma 8, valutato positivamente il progetto, lo pubblica in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede ad inviarlo mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo PEC, a colui che risulta essere l’avente diritto sulla base del certificato notarile. Alla comunicazione in questione è allegata anche proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

Il comma 9 detta termini e forme per la stipulazione precisando che: “entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto”.

Il comma 10 prevede poi il divieto al beneficiario di porre in essere qualsivoglia atto avente ad oggetto il bene, pena la nullità degli stessi.

Completano la disciplina in questione i commi da 11 a 17 che in particolare:

dettano la disciplina delle attività economiche che possono essere esercitate sul bene descritto dalla norma (comma 11 e 13);

chiariscono che il contratto di affitto costituisce titolo per la trascrizione (comma 12);

prevedono la corresponsione al comune da parte del beneficiario di un canone d’uso che dovrà essere determinato con un’apposita perizia (comma 14);

attribuiscono al beneficiario un diritto di prelazione, analogo a quello previsto dalla disciplina agraria, nell’ipotesi in cui dopo 5 anni dalla restituzione del bene all’avente diritto quest’ultimo decida di alienarlo. La violazione del diritto di prelazione attribuisce al prelazionario il diritto di riscatto del bene (comma 15);

Di seguito si riporta il testo completo della norma

 

A cura del Settore Propositivo

 

***

 

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

(GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017)

 

 

Testo in vigore dal 21 giugno 2017

 

(Omissis)

 

Capo I

Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel

Mezzogiorno

 

(Omissis)

 

Art. 3

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la

valorizzazione dei beni non utilizzati

 

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.

5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonchè elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:

a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;

b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;

c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:

a. i dati di identificazione catastale;

b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;

c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;

d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.

9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.

10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonchè di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.

11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.

13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.

14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.

15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.

16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

 

(Omissis)

 

Per visualizzare l’intero testo del Decreto legge, consultare il sito della gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg

AGGIORNATO AL 21 giugno 2017

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