Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari: la perizia puo' essere giurata anche dopo la stipula dell'atto

 

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'articolo 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448,  può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se la perizia è stata asseverata in data successiva alla stipula dell'atto di trasferimenti, in considerazione dell'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e dell'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative Cassazione, ordinanza 9 maggio 2013, n. 11062, sez. VI; Cassazione, 30 dicembre 2011, n. 30729).

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