Imposta di registro - Agevolazioni - Contratto a favore del terzo: i requisiti soggettivi vanno verificati in capo al terzo beneficiario
Cassazione, ordinanza 28 giugno 2023, n. 18508, sez. V
Imposta di registro – contratto a favore di terzo – regime agevolato – requisiti soggettivi - coobbligazione
In ragione dell'effetto acquisitivo diretto che caratterizza lo schema del contratto a favore di terzo nella sua configurazione normale, l'acquisto del terzo è automatico effetto del contratto di vendita e non deriva dalla deviazione dell'effetto dallo stipulante al terzo. Ne consegue, ai fini dell’imposta di registro, che quando il regime della tassazione dipende da un requisito soggettivo dell'acquirente occorre fare riferimento al terzo.
Il terzo beneficiato, non essendo parte in senso formale del contratto con clausola a suo favore, non è tenuto a richiedere la registrazione (art. 10 T.U.R.) e non è obbligato "solidalmente" alle parti al pagamento dell'imposta D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57. Egli, tuttavia, assume la veste di obbligato come uno dei "soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione", o se intervenga esprimendo nell'atto stesso l'accettazione ovvero inserendo nell'atto altra convenzione che anticipi l'accettazione, diviene parte in senso sostanziale dell'atto e soggetto passivo ai sensi dello stesso art. 57, comma 6.