IL PARERE DEL MISE SU PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE AL CONTRATTO DI RETE

Il Commento

 

IL PARERE DEL MISE SU PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE AL CONTRATTO DI RETE

Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Il parere del 9 aprile 2015 alla Camera di commercio di Crotone fornisce chiarimenti sulla costituzione di contratto di rete avente una fondazione quale impresa di riferimento.

 

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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI

CROTONE

Ufficio del registro delle imprese

(tramite PEC)

 

Ministero dello Sviluppo Economico

Parere 50217 del 9 aprile 2015

OGGETTO: Costituzione di contratto di rete avente una fondazione quale impresa di riferimento

(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Con nota PEC del 30 marzo 2015, prot. 4484, codesta Camera ha rivolto un quesito alla scrivente sulla materia emarginata in epigrafe, chiedendo in particolare se un soggetto, iscritto solo al REA, possa partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete.

Questa Amministrazione, come richiamato da codesta Camera, si espresse già in materia, con parere alla Camera di Cagliari del 13 agosto 2014, affermando che « Il richiamo normativo al registro delle imprese e alle relative sezioni [operato dall’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/2009 e ss.mm.,] ha fatto escludere la iscrizione del contratto di rete nella posizione dell’associazione. Ciò in ragione anche del fatto che l’associazione, che é iscritta nel REA, non é impresa nel momento in cui l’attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all’attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall’associazione stessa (circolare M.I.C.A. n. 3407/C del 09/01/1997). Se così non fosse, l’associazione sarebbe infatti impresa, in quanto tale da iscrivere nella competente sezione del registro delle imprese.» In sostanza il legislatore ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo infatti devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del Codice civile, esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, nel senso che ad essa deve aggiungersi l’ulteriore criterio della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).

Tale necessario binomio appare ben chiarito nel dettato normativo. Il citato art. 3, infatti esordisce al comma 3-ter, come segue: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” ed al comma 3 quater afferma “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”.

Pertanto è solo il binomio impresa in senso formale e in senso sostanziale che perfeziona la fattispecie rilevante ai fini della nascita ed iscrizione della rete di imprese.

Per rispondere pertanto alla prima parte del quesito non può che ribadirsi quanto affermato nel parere alla Camera di Cagliari e cioè che un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d’impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale ed infine non può essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece chiede la norma.

Si deve ovviamente precisare che esistono delle ipotesi in cui soggetti non direttamente ascrivibili alla declaratoria di cui al libro V del Codice civile, posseggono entrambi i requisiti. È ad es. il caso delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 155 del 2006, che indipendentemente dalla struttura scelta (società o soggetto associativo) vedono riconosciuta la natura di impresa e sono iscritte in sezione speciale del registro delle imprese. E’ ancora il caso dei residui enti pubblici economici e delle aziende speciale degli enti locali di cui all’art. 114 del T.U.E.L., che per espresso obbligo di legge (art. 1, comma 560 della legge di stabilità per l’anno 2014) devono iscriversi al registro delle imprese.

La situazione non muta dal punto di vista sostanziale se spostiamo l’oggetto dell’analisi, a quanto richiesto da codesta Camera con la seconda parte del quesito, con riferimento cioè alla cd. impresa di riferimento.

L’impresa di riferimento, come ben esplicitato nelle istruzioni alla modulistica registro delle imprese, di cui alla Circolare 3668/C del 2014 di questo Ministero, “non deve necessariamente coincidere con l’eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all’ufficio.” Si tratta pertanto “dell’impresa indicata” di cui al comma 4 – quater. Se dunque sotto il profilo sostanziale l’impresa “di riferimento” o “indicata” è una delle imprese partecipanti al contratto in posizione di parità con le altre, è pur vero che sotto l’aspetto formale – pubblicitario, tale designazione consente un procedimento di iscrizione accelerato e semplificato, rispetto al criterio ordinario.

Appare utile precisare, come ben osservato in dottrina, che la disposizione di cui qui si discute (introdotta con la novella all’art. 3, dall’ art. 45, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83), prevede un regime semplificatorio alternativo e facoltativo per i retisti, i quali “possono” avvalersi delle disposizioni di favore (unico adempimento, iscrizione d’ufficio sulle altre posizioni delle imprese…) designando l’impresa di riferimento. Ne consegue che in assenza di tale designazione l’adempimento pubblicitario non è interdetto, ma seguirà l’ordinario procedimento (iscrizione su ogni singola posizione di ogni impresa retista).

Ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui l’impresa di riferimento sia un soggetto non imprenditore e che pertanto non avrebbe mai potuto partecipare al contratto stesso.

Le due ipotesi dell’impresa (“semplice retista” e di quella “di riferimento”) tornano ad essere accomunate quanto agli effetti della partecipazione di un soggetto non imprenditore al contratto di rete.

Sotto questo profilo il contratto (fatto salvo quanto appresso precisato) non subisce le ripercussioni della partecipazione dell’impresa (di riferimento o meno) alla rete. In termini civilistici la posizione del soggetto non imprenditoriale vitiatur sed non vitiat, di talché trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1419 del Codice civile in tema di nullità parziale. È evidente che il contratto cui partecipi un soggetto non imprenditore (“only REA” nella fattispecie dedotta da codesta Camera) non potrà essere iscritto sulla posizione della fondazione, in quanto non iscritta al registro delle imprese e priva del duplice requisito di impresa in senso sostanziale e formale. Deve però altresì affermarsi che tale partecipazione, non invalida l’intero contratto ove non risulti determinante secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione – decisione 10 novembre 2014, n. 23950 (La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito).

Ovviamente (e con ciò si scioglie la riserva precedente) tale criterio comporta che nell’ipotesi di rete costituita da due soli soggetti (di cui uno “only REA”), il contratto diviene definitivamente nullo per mancanza della pluralità dei contraenti, che deve ritenersi altro elemento essenziale ed indefettibile qualificante la fattispecie.

Sotto l’aspetto pubblicitario, pertanto l’ufficio potrà procedere alla iscrizione del contratto sulle posizioni delle imprese regolarmente iscritte, ignorando la posizione del soggetto non imprenditore (nel caso prospettato dalla Camera, la fondazione), salva l’ipotesi di contratto costituito da due soli soggetti. È evidente che nel caso in cui detto contratto sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata o a norma dell’art. 25 del CAD, con sottoscrizioni autenticate da notaio, sia nel caso in cui la nullità parziale vitiatur sed non vitiat sia nell’ipotesi di rete costitutita da due soggetti, l’ufficio dovrà comunicare la notizia ai competenti organi per l’eventuale avvio dell’azione disciplinare di cui all’art. 28 della legge notarile. 

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