I versamenti rilevanti per l'Ace

Luca De Stefani

in il sole 240 ore del 17 aprile 2014 pg. 36


Anche i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale sono rilevanti per la deduzione Ace, che da quest'anno è stata aumentata dall'originario 3% dell'incremento del patrimonio netto al 4% (4,5% per il 2015, 4,75% per il 2016). Le nuove percentuali, naturalmente, si calcolano anche sugli incrementi degli anni precedenti, anche se dovrà prestare particolare attenzione chi ha condizionato il versamento all'effettiva delibera di aumento di capitale entro la fine dello scorso anno, prevedendo ad esempio una riduzione del bonus dal 2014 in poi.
Per i soggetti Ires (Srl, Spa, Sapa e Coop), l'agevolazione cosiddetta Ace (Aiuto alla crescita economica) consiste nel dedurre dal reddito il 3% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, al netto delle riduzioni di capitale e delle distribuzioni di riserve di utili o di capitale.
Questa base imponibile, su cui calcolare il 3%, quindi, è influenzata positivamente dai «conferimenti in denaro versati dai soci» (articolo 5, comma 2 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 14 marzo 2012). Assumono rilevanza «non solo quelli "tipici" destinati ad aumento del capitale sociale», ma anche, tra l'altro, quelli «a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale» (relazione illustrativa al decreto ministeriale citato).
Secondo l'orientamento H.L.2 del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie (settembre 2011), però, i versamenti in conto futuro aumento di capitale (cosiddetti "targati") «non sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la società ha l'obbligo di restituirli nel caso in cui l'aumento di capitale cui sono subordinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex articolo 1331, comma 2 del Codice civile)». Quindi, non «possono essere appostati a patrimonio netto (lettera A)». Questa interpretazione, almeno ai fini dell'Ace, deve considerarsi superata da quanto detto dalla relazione illustrativa al decreto Mef 14 marzo 2012.
Da quest'ultima, comunque, non si capisce se l'impossibilità di restituzione sia riferita solo ai versamenti «a fondo perduto o in conto capitale» o anche a «quelli in conto futuro aumento di capitale». Inoltre, se fosse valida questa seconda ipotesi, non si capisce se la non restituzione sia assoluta (cioè fino alla liquidazione della società) ovvero se valga solo per il periodo concesso ai soci per deliberare l'effettivo aumento del capitale sociale. Su questo tema, non è d'aiuto neanche la nuova versione del principio contabile 28, in bozza per la consultazione dal 17 febbraio 2014.
Va detto che i versamenti in conto futuro aumento di capitale (classificabili nel bilancio tra le riserve di capitale del patrimonio netto, punto VII «Altre riserve, distintamente indicate») sono soggetti «alla condizione risolutiva della mancata successiva deliberazione di aumento di capitale» (norma di comportamento Adc gennaio 2006, n. 162). Quando il versamento è stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva, in base alla «volontà negoziale delle parti» (o in mancanza, secondo la «terminologia adottata nel bilancio», Cassazione 14 dicembre 1998 n. 12539), il «diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice» (Cassazione, 19 marzo 1996, n. 2314 e 6 luglio 2001, n. 9209).
Solo «da tale momento assume la natura di "debito"» (norma di comportamento Adc gennaio 2006, n. 162) e va tolto dal patrimonio netto, per essere riclassificato nella voce «soci c/finanziamenti», perdendo l'agevolazione Ace.
Questa operazione, quindi, deve essere effettuata da chi, ad esempio, ha stabilito, come scadenza dell'aumento del capitale sociale, il 31 dicembre 2013, scommettendo su una riduzione della percentuale Ace del 3% (prevista per il triennio 2011-2013) o addirittura in uno stop del bonus.

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