E' necessario il consenso di tutti i condomini per la cessione di un bene condominiale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 13 aprile 2016, n. 7201, ha affermato che ai sensi dell’art. 1108, c.c., comma 3 (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 c.c.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali

La Cassazione, nel caso concreto, ha affermato che il consenso unanime è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo.

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