Divieto di frazionamento delle unità poderali, ex art. 1, della l. n. 1078 del 1940 - Durata trentennale "ex lege" n. 191 del 1992

Cassazione, sentenza 20 giugno 2017, n. 15268, sez. II civile

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - Divieto di frazionamento delle unità poderali, ex art. 1, della l. n. 1078 del 1940 - Durata trentennale "ex lege" n. 191 del 1992 - Carattere innovativo e non interpretativo della disposizione - Conseguenze.

L'articolo unico della l. n. 191 del 1992, stabilendo che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della l. n. 1078 del 1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché contrari a norma imperativa.

In Notiziario Consiglio Nazionale del Notariato 13 luglio 2017

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