DECRETO 30 marzo 2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO 30 marzo 2015

Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list"). (15A03465)

(GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168-bis con il quale viene stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione, tra le altre, delle disposizioni contenute nell' articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto l'articolo 167, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di una impresa, società o altro ente, i redditi del soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute;

Visto il suddetto articolo 167, comma 4, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 1, comma 680, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, modificando il comma 4 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha stabilito che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 680, della medesima legge che ha altresì previsto che, in ogni caso, si considerano privilegiati i regimi fiscali speciali, che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorchè previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 680, della medesima legge il quale stabilisce che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è fornito un elenco, non tassativo, dei suddetti regimi fiscali speciali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'elenco degli Stati, approvato con il decreto ministeriale del 21 novembre 2001, al fine di armonizzarlo con i criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, fissati dall'articolo 1, comma 680, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

Decreta:

 

Art. 1

Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime

fiscale privilegiato

 

1. All'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i seguenti Stati: Filippine; Malaysia; Singapore.

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO 27 aprile 2015

Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. (15A03464)

(GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 168-bis, con il quale viene stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini dell'applicazione, tra le altre, delle disposizioni contenute nell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 168-bis del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto l'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia ed imprese residenti ovvero professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, aventi regimi fiscali privilegiati;

Visto il suddetto articolo 110, commi 10 e 12-bis, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che, nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rivedere, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, contenente un'elencazione di Stati a fiscalità privilegiata, tenendo conto del criterio fissato dall'articolo 1, comma 678, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, consistente nella mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Al decreto del 23 gennaio 2002, recante disposizioni sulla indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 (Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»;

b) all'articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi.

c) all'articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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