Clausola di trascinamento (drag-along, bring-along o diritto di covendita)

- Nozione - La clausola di trascinamento (detta anche drag-alongbring-along o diritto di covendita) attribuisce al socio che intende cedere la sua quota il diritto di pretendere che tutti gli altri soci vendano le loro quote alle stesse condizioni del socio cedente.

- Finalità - La finalità che si persegue con la introduzione di detta clausola è quella di consentire al socio di maggioranza, che intende cedere le sue quote, di disporre dell'intero capitale sociale; in tal modo, si facilita la circolazione delle quote poiché vengono di fatto eliminate le partecipazioni di minoranza.

- Introduzione della clausola con deliberazione a maggioranza - Il Tribunale di Milano, con provvedimento 24 marzo 2011 (in Banca Borsa e titoli di credito, 1/2013, p. 59), ha ritenuto non omologabile la deliberazione assembleare assunta a maggioranza, con il voto contrario di alcuni soci, con la quale si introduce nello statuto di una società per azioni una clausola di trascinamento, e ciò neppure se il socio di minoranza possa sottrarsi all’obbligo di vendere le proprie azioni esercitando la prelazione sulle azioni poste in vendita.

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