Attestato prestazione energetica rilasciato prima del 6 giugno 2013

Stralcio dallo Studio Civilistico del Consiglio Nazionale del Notariato n. 657-2013/C

3.4. L’allegazione dell’attestato di certificazione rilasciato prima del 6 giugno 2013

L’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 (nel testo attualmente in vigore) stabilisce che copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, pena la applicazione di una sanzione pecuniaria. Si può adempiere a tale obbligo allegando copia di un attestato di certificazione energetica rilasciato prima del 6 giugno 2013, in presenza di una norma che fa riferimento esclusivamente a copia dell’attestato di prestazione energetica?

Si ritiene di sì; l’art. 6, c. 10, d.lgs. 192/2005 fa salvi gli attestati di certificazione energetica, rilasciati prima del 6 giugno 2013, in conformità alla direttiva 2002/91/CE, ed in corso di validità; in base alla previgente disciplina, l’attestato di certificazione energica aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 6 Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 giugno 2009) e salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica (art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005, vecchio testo); pertanto, per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, ed ancora in corso di validità. Se ciò vale sicuramente per l’obbligo di dotazione posto a carico del venditore, non può che valere anche per l’obbligo di allegazione, altrimenti si finirebbe per svuotare di contenuto l’art. 6, c. 10, d.lgs. 192/2005 (non avrebbe senso che un venditore, in possesso di un attestato di certificazione energetica ante 6 giugno 2013, sia dispensato dall’obbligo di dotazione di un nuovo attestato ma non possa procedere all’allegazione dell’attestato in suo possesso). Per l’accertamento delle condizioni di validità dell’attestato di certificazione energetica valgono le medesime considerazioni sopra svolte con riguardo all’attestato di prestazione energetica (vedi § 3.3.).

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