2024-01-01 - PLUSVALENZE - SUPERBONUS - COSTITUZIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO

PLUSVALENZE RELATIVE A FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI CON IL “SUPERBONUS”

 

Novità - Dal 1° gennaio 2024:

In caso di cessione di fabbricati in relazione ai quali sono stati eseguiti interventi con il “superbonus”, la plusvalenza si paga per le cessioni aventi ad oggetto fabbricati i cui lavori si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione

L’imposta sulle plusvalenze non si applica:

- per gli immobili acquisiti per successione;

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;

Normativa - All’art. 67, comma 1, T.u.i.r., è stato introdotto il paragrafo

b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo»;

– Non si tiene conto delle spese relative agli interventi agevolati in esame se essi si siano conclusi da non più di cinque anni al momento della cessione

– Si tiene conto del 50% di tali spese se gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni al momento della cessione.

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COSTITUZIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

- Novità – Dal 1° gennaio 2024, in caso di costituzione a titolo oneroso di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù, enfiteusi), il corrispettivo percepito costituisce sempre reddito per il cedente per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Si prescinde dall’epoca dell’acquisto (quindi, se Tizio costituisce il diritto di usufrutto su un fabbricato acquistato da oltre cinque anni, paga sempre l’imposta sulle plusvalenze)

Non si può optare per l’imposta sostitutiva da pagare al notaio

- Normativa - Art. 67, comma 1:

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

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